01 – Alla luce del nuovo DL l’iniziativa presa dalle scuole ANINSEI con la richiesta di ricorso alla FIS è ancora valida? Va ampliata in relazione alle successive disposizioni di proroga dei termini di sospensione delle attività didattiche?
In base all’art. 21, comma 1, del DL 18/2020 “I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 (ovverosia quello specifico per l’emergenza COVID-19) per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro”
(ulteriori specificazioni nei commi 2 e 3).
Si tratta però, verosimilmente, di ipotesi di richieste FIS antecedenti e distinte dall’emergenza COVID-19.
02 – Quali sono gli interventi previsti nel Decreto-legge di cui potranno usufruire le scuole paritarie e le scuole in generale (scuole di lingue, Accademie e Università non statali, scuole libere in genere)?
Oltre al regime di CIGO e FIS, rimodulato in relazione alla specifica emergenza COVID-19 ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del decreto, è prevista:
- (art. 22 DL 18/2020)
Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga
Possibilità di riconoscimento da parte delle Regioni e delle Province Autonome di trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro;
- (art. 35 DL 18/2020)
Disposizioni in materia di terzo settore
Tra cui: proroga al 31.10.2020 del termine per l’adeguamento al d.lgs. n. 117/2017 e al d.lgs. 112/2017; proroga al 31.10.2020 per l’approvazione dei bilanci di ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei pubblici registri, per le quali la scadenza del termine di approvazioni dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale;
- (art. 43 DL 18/2020)
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari, mediante trasferimento dall’Inail ad Invitalia dell’importo di di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
- (art. 48 DL 18/2020)
Prestazioni individuali domiciliari: con riferimento alla sospensione dei servizi educativi e scolastici (disposta ai sensi 2 del d.lgs. 65/2017 con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 c. 1 del DL del 23 febbraio 2020 n. 6), e alla sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità (disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti), le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione: in tal caso, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, anche delle prestazioni convertite in altra forma, secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 48.
I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del FIS e di CIG in deroga ove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 d.lgs. 65/2017, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del DL 23 febbraio 2020, n. 6;
- (art. 49 DL 18/2020)
Fondo centrale di garanzia PMI: molteplici misure tra cui: proroga dei termini riferiti agli adempimenti amministrati relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; ampliamento e estensione delle garanzie; gratuità della garanzia; speciali agevolazioni relative a finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19;
- (art. 51 DL 18/2020)
Misure pe il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi si cui all’art. 112 TUB: Deducibilità dei contributi annui e delle altre somme corrisposte dai confidi all’Organismo di cui all’art. 112bis TUB;
- (art. 55 DL 18/2020)
Misure di sostegno finanziario alle imprese: riconoscimento di crediti d’imposta in connessione ad operazioni di cessione a titolo oneroso, entro il 31.12.2020, di crediti pecuniari vantanti nei confronti di debitori inadempienti;
- (art. 56 DL 18/2020)
Misure di sostengo finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi della Raccomandazione Commissione Europea del 6 maggio 2003 (vedi tabella) possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati al credito in Italia – di varie misure di sostegno finanziario, tra cui blocco fino al 30 settembre 2020 della possibilità di revoca di alcune aperture di credito e prestiti; della proroga fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni di alcuni prestiti; sospensione e dilazione fino al 30 settembre 2020 del pagamento di rate di mutui, finanziamenti e leasing scadenti entro la data del 30.09.2020;
Tipo | Occupati | Fatturato (Milioni di €) | Totale di bilancio (Milioni di €) | ||
Media impresa | < 250 | e | ≤ 50 | oppure | ≤ 43 |
Piccola impresa | < 50 | e | ≤ 10 | oppure | ≤ 10 |
Micro impresa | < 10 | e | ≤ 2 | oppure | ≤ 2 |
- (art. 57 DL 18/2020)
Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza mediante meccanismi di garanzia
Assunzione di garanzie a carico dello Stato per le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti SpA in favore di soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamento alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza (modalità da definire con decreto del MEF di concerto con il MISE);
- (art. 58 DL 18/2020)
Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81: possibilità di concessione di una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi in scadenza nel 2020, con traslazione del piano di ammortamento;
- (art. 60 DL 18/2020)
Rimessione in termini per i versamenti: proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, inclusi contributi previdenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza al 16 marzo 2020;
- (art. 61 DL 18/2020)
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria: sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto legge 9 del 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (ritenute su redditi da lavoro e assimilati);
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La misura si applica a soggetti esercenti diversi tipi di attività, tra cui: lett. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- (art. 62 DL 18/2020)
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi:
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Da effettuare entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (31 marzo 2020).
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sospensione dei versamenti Iva in autoliquidazione, a prescindere dal fatturato, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Da effettuare, senza applicazioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate di pari importo a decorrere da maggio 2020.
Nessun rimborso per quanto già versato.
Ferme le disposizioni del decreto MEF 24 febbraio 2020 per soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni di cui all’allegato 1 DPCM 1 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato
(art. 64 DL 18/2020)
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nel la misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
(art. 67 DL 18/2020)
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori:
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 vari termini, tra cui: i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, nonché i termini per rispose ad istanze di interpello.
(art. 67 DL 18/2020)
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché dagli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché dagli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Differimento al 31 maggio 2020 del termine del 28 febbraio 2020 per la definizione agevolata di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
(art. 77 DL 18/2020)
Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici: autorizzazione della spesa di 43,5 milioni nel 2020 ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, per dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.
(art. 100 DL 18/2020)
Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Istituito per l’anno 2020 il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro.
Con uno o più decreti del MIUR sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati.
Proroga fino al termine dello stato di emergenza dei mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca.
I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
(art. 101 DL 18/2020)
Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e
delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
Contiene misure relative all’organizzazione universitaria dal punto di vista didattico e nei rapporti con ricercatori e docenti.
(art. 120 DL 18/2020)
Piattaforme per la didattica a distanza
Incremento di 85 milioni del fondo di cui all’art. 1, comma 62, l. 107/1985 da destinarsi all’acquisto di piattaforme per la didattica a distanza per le scuole statali, gli studenti meno abbienti e la formazione del personale sulla didattica a distanza.
(art. 121 DL 18/2020)
Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari
Disposizioni rivolte alle istituzioni scolastiche statali per i contratti di supplenza breve e saltuaria e per l’assunzione di personale amministrativo tecnico ausiliario e docente al fine di potenziare le attività didattiche a distanza.
03 – Come vanno presentate le domande?
Si segue la procedura ordinaria di inoltro delle domande all’INPS, tenendo solo conto delle seguenti disposizioni particolari (si veda anche la risposta al punto 4).
- Non è necessario il rispetto dei termini previsti dagli artt. 15 comma 2 e 30 comma 2 del d.lgs. 148/2015: la domanda può essere presentata in qualsiasi momento tra il 23 febbraio e i l31 agosto 2020.
- La procedura di cui all’art. 14 d.lgs. 148/2015 è sostituita da una procedura semplificata e telematica per la consultazione delle OO.SS.
- La causale da indicare è unica e non integrabile: “emergenza COVID-19”
- La durata massima prevista per il beneficio è di 9 settimane.
04 – L’intervento delle OO.SS. è rilevante?
Sì, ma è temporaneamente modificata la procedura per le domande connesse all’emergenza COVID-19 (art. 19 DL 18/2020)
In particolare, per le domande:
- di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario
- presentate in qualsiasi momento tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 e
- accompagnate dalla causale “emergenza COVID-19”
si è dispensati dall’osservanza di alcune norme del d.lgs 148/2015, e precisamente:
- l’art. 14 (“informazione e consultazione sindacale”): la procedura ordinaria di informazione e consultazione sindacale è sostituita da una procedura telematica da avviarsi entro i 3 giorni successivi alla richiesta di integrazione;
- i termini del procedimento previsti dall’art. 15 comma 2 (“2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento”): è sufficiente che la domanda pervenga in qualsiasi momento tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020
- l’art. 30 (“2. La domanda di accesso all’assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli artt. 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”): è sufficiente che la domanda pervenga in qualsiasi momento tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020
05 – Alla luce delle nuove disposizioni con il decreto “Cura Italia”, c’è bisogno di sottoscrivere un nuovo accordo che faccia riferimento all’emergenza Covid19 oppure è possibile fare un’estensione degli accordi già stipulati che per ora coprono il periodo di chiusura fino al 3 aprile?
Bisogna stipulare nuovo accordo
06 – L’accordo firmato è per il periodo 05/03/2020 – 03/04/2020, dopo questa data si potrà fare una proroga qualora fosse necessario? In totale si possono richiedere fino a 9 settimane, questo periodo ne copre 5 quindi deduco che si possa prorogare di altre 4 settimane, qualora fosse necessario. Servirà un altro accordo con le OO.SS.?
L’Accordo firmato copre il periodo richiesto dunque sarà necessario stipulare un altro accordo in caso di proroga.
È consigliabile procedere alla richiesta per tutte le 9 settimane concesse per poi procedere ad una eventuale sospensione.
07 – Nella vostra nota riepilogativa per l’accesso al FIS trovo scritto che le prestazioni saranno anticipate dal datore di lavoro con recupero tramite conguaglio contributivo ma la normativa riguardante il FIS richiesto con causa COVID 19 riporta che in sede di domanda da inviare all’Inps si può anche scegliere il pagamento diretto al dipendente. Vi chiedo se mi confermate questa seconda scelta, dal momento che le scuole in questo momento non sono assolutamente in grado di anticipare.
Il D.L. comma 5 art 19 prevede per l’assegno ordinario il pagamento diretto, ma l’INPS con messaggio 1287/2020, stabilisce la possibilità dell’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, oltre alla possibilità di autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa
MODALITÀ DI PAGAMENTO da· scegliere:
1.tramite conguaglio su UNIEMENS,
2.pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa (messaggio Inps 1287/2020) Allegati alla domanda: -elenco beneficiari -NESSUNA scheda causale, -NESSUNA documentazione probatoria
-la domanda deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. IL TICKET uniemens deve essere richiesto da cassetto previdenziale—uniemens—richiedi ticket e poi associato dopo avere inviato la domanda
Conguagliare su uniemens quanto anticipato oppure in caso di pagamento diretto inviare i modelli SR41 all’inps entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga o entro 6 mesi dall’autorizzazione se successiva (art 6 bis e 6 ter D. Lgs. 148/15
08 – Avete assicurato che Aninsei sta preparando una piattaforma per i soci di aiuto proprio per l’invio della suddetta domanda, dove la posso trovare?
La piattaforma è sul sito www.aninsei.it e si accede con un click sull’icona:
La piattaforma è in graduale aggiornamento e potenziamento. Sono presenti le Domande e le Risposte ai quesiti più comuni e sono aggiornate quotidianamente.
Dalla stessa pagina sarà possibile accedere al modulo per richiedere risposta a quesiti ho richiedere un contatto con un esperto dopo aver selezionato la categoria di appartenenza del quesito. Sulla stessa pagina saranno inseriti i rinvii a documenti mano a mano predisposti.
09 – a. In merito al ricorso dell’azienda al F.I.S. : la retribuzione del mese di marzo 2020 sarà anticipata dal datore di lavoro o in quota parte pagata direttamente dall’INPS? b. Inoltre è possibile avere un facsimile di cedolino di paga elaborato da aziende del settore scuola che abbiano già fatto ricorso al FIS?
a. Se si dovesse adottare la modalità del pagamento diretto dall’iINPS i giorni lavorati saranno riconosciuti dal datore; quelli sospesi per covid-19 rientreranno nell’indennità erogata all’ente
b. Variano da caso a caso e a seconda delle procedure adottate.
10 – Gli Istituti scolastici devono aggiornare il DVR?
Con la diffusione della pandemia da Coronavirus si è acceso il dibattito in merito all’obbligatorietà o meno di aggiornare il DVR per tutte le categorie professionali.
Come sempre succede in questi casi tra tecnici e consulenti c’è chi cavalca l’onda prefigurando “accertamenti da parte della Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e NAS”, paventando – in caso di mancato aggiornamento del DVR in merito al rischio biologico da Coronavirus – sanzioni e ammende e ovviamente offre i propri servigi.
Tale tipo di atteggiamento è da criticare sia sul campo morale che tecnico.
Nelle Istituzioni scolastiche non è giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (con COVID-19 si indica la malattia mentre con SARS-CoV-2 si indica il virus) in quanto in tali tipi di azienda il rischio biologico non è un rischio di natura professionale.
Questa certezza ci viene dalla lettura di quanto indicato da alcuni organi istituzionali e di controllo che si sono espressi in merito o meno alla necessità per tutte le attività lavorative di provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi.
Tra i documenti più significativi ne segnaliamo due:
Primo, il documento pubblicato dalla Regione Veneto in cui afferma che: “In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
Scarica il documento integrale (versione del 26.03.2020)
Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito con una nota interna rivolta ai Dirigenti dell’INL ed agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, che fornisce aspetti di supporto sulla necessità o meno di aggiornare il DVR.
Scarica il documento integrale (versione del 13.03.2020)
Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un opuscolo informativo sulle precauzioni da prendere in merito alle possibilità di contagio a cui sono esposti tutti i cittadini.